Art. n°
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Art. 299. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cognome dell'adottato.

Dispositivo

Art. 299.

Cognome dell'adottato.


L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.


((Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.))


Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.


Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.


Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.


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AGGIORNAMENTO (133)


La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli".



Ratio Legis


Spiegazione