Art. 834. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Espropriazione per pubblico interesse.
Dispositivo
Art. 834.
(Espropriazione per pubblico interesse).
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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Ratio Legis
Spiegazione