Art. n°
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Art. 835. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisizioni.

Dispositivo

Art. 835.

(Requisizioni).


Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.


Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.



Ratio Legis


Spiegazione