Art. 835. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Requisizioni.
Dispositivo
Art. 835.
(Requisizioni).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione