Art. 1122. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Opere su parti di proprieta' o uso individuale.
Dispositivo
Art. 1122.
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). ))
((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea)).
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Ratio Legis
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