Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1125. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.

Dispositivo

Art. 1125.

(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).


Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.


Articoli correlati nel Codice civile (cc)

Ratio Legis


Spiegazione