Art. 1148. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Acquisto dei frutti.
Dispositivo
Art. 1148.
(Acquisto dei frutti).
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
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Ratio Legis
Spiegazione
