Art. 1151. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pagamento delle indennita'.
Dispositivo
Art. 1151.
(Pagamento delle indennita').
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione