Art. 1215. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Spese.
Dispositivo
Art. 1215.
(Spese).
Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
