Art. n°
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Art. 1285. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obbligazione alternativa.

Dispositivo

Art. 1285.

(Obbligazione alternativa).


Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.



Ratio Legis


Spiegazione