Art. 1285. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obbligazione alternativa.
Dispositivo
Art. 1285.
(Obbligazione alternativa).
Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione