Art. 1297. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Eccezioni personali.
Dispositivo
Art. 1297.
(Eccezioni personali).
Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione