Art. 1376. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Contratto con effetti reali.
Dispositivo
Art. 1376.
(Contratto con effetti reali).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione