Art. n°
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Art. 1381. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.

Dispositivo

Art. 1381.

(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).


Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.



Ratio Legis


Spiegazione