Art. 1381. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
Dispositivo
Art. 1381.
(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione