Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1406. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione.

Dispositivo

Art. 1406.

(Nozione).


Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.



Ratio Legis


Spiegazione