Art. 1406. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nozione.
Dispositivo
Art. 1406.
(Nozione).
Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione