Art. n°
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Art. 1407. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma.

Dispositivo

Art. 1407.

(Forma).


Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione e' efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e' stata notificata o in cui essa l'ha accettata.


Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale e' inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.



Ratio Legis


Spiegazione