Art. 1431. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Errore riconoscibile.
Dispositivo
Art. 1431.
(Errore riconoscibile).
L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualita' dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione