Art. n°
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Art. 1443. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ripetizione contro il contraente incapace.

Dispositivo

Art. 1443.

(Ripetizione contro il contraente incapace).


Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.



Ratio Legis


Spiegazione