Art. 1443. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ripetizione contro il contraente incapace.
Dispositivo
Art. 1443.
(Ripetizione contro il contraente incapace).
Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione