Art. 1445. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.
Dispositivo
Art. 1445.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione