Art. 1453. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Risolubilita' del contratto per inadempimento.
Dispositivo
Art. 1453.
(Risolubilita' del contratto per inadempimento).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione
