Art. 1756. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rimborso delle spese.
Dispositivo
Art. 1756.
(Rimborso delle spese).
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
Ratio Legis
Spiegazione