Art. 1759. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' del mediatore.
Dispositivo
Art. 1759.
(Responsabilita' del mediatore).
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
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Spiegazione