Art. n°
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Art. 1759. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Responsabilita' del mediatore.

Dispositivo

Art. 1759.

(Responsabilita' del mediatore).


Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.


Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.



Ratio Legis


Spiegazione