Art. n°
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Art. 1757. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Dispositivo

Art. 1757.

(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).


Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.


Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.


La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.



Ratio Legis


Spiegazione