Art. 2050. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose.
Dispositivo
Art. 2050.
(Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose).
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Spiegazione