Art. 2052. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Danno cagionato da animali.
Dispositivo
Art. 2052.
(Danno cagionato da animali).
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
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Ratio Legis
Spiegazione