Art. 2057. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Danni permanenti.
Dispositivo
Art. 2057.
(Danni permanenti).
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
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Spiegazione