Art. 2082. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Imprenditore.
Dispositivo
Art. 2082.
(Imprenditore).
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione