Art. n°
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Art. 2087. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Tutela delle condizioni di lavoro.

Dispositivo

Art. 2087.

(Tutela delle condizioni di lavoro).


L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.



Ratio Legis


Spiegazione