Art. 2087. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Tutela delle condizioni di lavoro.
Dispositivo
Art. 2087.
(Tutela delle condizioni di lavoro).
L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione