Art. 2088. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Responsabilita' dell'imprenditore.
Dispositivo
Art. 2088.
(Responsabilita' dell'imprenditore).
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformita' della legge e delle norme corporative.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione