Art. 2788. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Prelazione per il credito degli interessi.
Dispositivo
Art. 2788.
(Prelazione per il credito degli interessi).
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione