Art. 2796. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Vendita della cosa.
Dispositivo
Art. 2796.
(Vendita della cosa).
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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Spiegazione
