Art. 2800. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Condizioni della prelazione.
Dispositivo
Art. 2800.
(Condizioni della prelazione).
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
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