Art. n°
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Art. 2800. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizioni della prelazione.

Dispositivo

Art. 2800.

(Condizioni della prelazione).


Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso e' stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e' stata da questo accettata con scrittura avente data certa.



Ratio Legis


Spiegazione