Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2802. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche.

Dispositivo

Art. 2802.

(Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche).


Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.



Ratio Legis


Spiegazione