Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2874. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.

Dispositivo

Art. 2874.

(Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale).


Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorita' giudiziaria dichiara dovuta.



Ratio Legis


Spiegazione