Art. 2874. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.
Dispositivo
Art. 2874.
(Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale).
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorita' giudiziaria dichiara dovuta.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO SESTO
Ratio Legis
Spiegazione