Art. n°
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Art. 2877. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Spese della riduzione.

Dispositivo

Art. 2877.

(Spese della riduzione).


Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.


Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.



Ratio Legis


Spiegazione