Art. n°
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Art. 25 Codice assicurazioni

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Rappresentante per la gestione dei sinistri

Dispositivo

Art. 25

Rappresentante per la gestione dei sinistri


1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della


Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.


2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica


((. . . . . .))


3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente


espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.


4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri


possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.


5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati


nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.



Ratio Legis


Spiegazione