Art. 25 Codice assicurazioni
Rappresentante per la gestione dei sinistri
Dispositivo
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica
((. . . . . .))
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Ratio Legis
Spiegazione