Art. n°
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Art. 27. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rispetto delle norme di interesse generale

Dispositivo

Art. 27.

Rispetto delle norme di interesse generale


1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a


forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.



Ratio Legis


Spiegazione