Art. 27. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rispetto delle norme di interesse generale
Dispositivo
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a
forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Articoli correlati nel
Codice Assicurazioni
Ratio Legis
Spiegazione