Art. 42-bis. Codice assicurazioni
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Dispositivo
(((Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)))
(( 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro
indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli
attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione
degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. ))
Ratio Legis
Spiegazione