Art. n°
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Art. 42-bis. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

Dispositivo

Art. 42-bis.

(((Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)))


(( 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro


indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime.


2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli


attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.


3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione


degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. ))



Ratio Legis


Spiegazione