Art. 43. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Dispositivo
Art. 43.
Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in
Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino
iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
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Spiegazione
