Art. n°
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Art. 43. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

Dispositivo

Art. 43.

Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi


1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in


Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.


2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino


iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.



Ratio Legis


Spiegazione