Art. 44-bis. Codice assicurazioni
Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative
Dispositivo
((( Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative )))
(( 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami
vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento
dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni
di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. ))
Ratio Legis
Spiegazione