Art. n°
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Art. 47. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cessione dei rischi in riassicurazione

Dispositivo

Art. 47.

Cessione dei rischi in riassicurazione


1. L'ISVAP puo' non tener conto, ai fini della copertura delle


riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita', della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.


2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da


valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese riassicuratrici.



Ratio Legis


Spiegazione