Art. 61. Codice assicurazioni
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Attivita' in regime di prestazione di servizi
Dispositivo
Art. 61.
Attivita' in regime di prestazione di servizi
1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e
l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
(( 1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in
regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4. ))
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Spiegazione
