Art. 62. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
Dispositivo
Art. 62.
Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
(( 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative
alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
))
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III (( . . . )). (( PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56)).
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Spiegazione