Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 77. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti dei partecipanti

Dispositivo

Art. 77.

Requisiti dei partecipanti


1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP,


determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei


titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)).


2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)).


3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i


diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire


sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle


partecipazioni eccedenti ((le soglie di cui al comma 1)). In caso


di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con


il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni


previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del


codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche


dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se


questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro


sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a


deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei


mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non


puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini


della regolare costituzione della relativa assemblea.


4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal ((comma 1)),


dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere


alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.



Ratio Legis


Spiegazione