Art. 77. Codice assicurazioni
Requisiti dei partecipanti
Dispositivo
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP,
determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei
titolari di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21)).
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
partecipazioni eccedenti ((le soglie di cui al comma 1)). In caso
di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con
il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei
mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non
puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal ((comma 1)),
dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere
alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
Ratio Legis
Spiegazione