Art. 76. Codice assicurazioni
Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali
Dispositivo
Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la
decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
Ratio Legis
Spiegazione
