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Art. 76. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali

Dispositivo

Art. 76.

Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali


1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di


direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP.


2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la


decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'ISVAP.


3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal


codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.


4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che


comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.



Ratio Legis


Spiegazione