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Art. 79. Codice assicurazioni

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Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Dispositivo

Art. 79.

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione


1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il


patrimonio libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese.


2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai


sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.


3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa' che


esercita attivita' diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.


4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per


ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)) in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.



Ratio Legis


Spiegazione