Art. 81. Codice assicurazioni
Vigilanza prudenziale
Dispositivo
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati negli articoli 79 e 80, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita'
dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP
nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attivita' produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta,
in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione
o di riassicurazione
Ratio Legis
Spiegazione