Art. 89. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Disposizioni particolari
Dispositivo
Art. 89.
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti
di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al D.LGS. 26 maggio 1997, n. 173, ed al D.LGS. 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
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