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Art. 88. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disposizioni applicabili

Dispositivo

Art. 88.

Disposizioni applicabili


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede


legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.


2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di


riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione (( . . . )).


3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle


imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.



Ratio Legis


Spiegazione