Art. 88. Codice assicurazioni
Disposizioni applicabili
Dispositivo
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione (( . . . )).
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle
imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Ratio Legis
Spiegazione