Art. 102. Codice assicurazioni
Revisione legale del bilancio
Dispositivo
((Revisione legale del bilancio))
((1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad una societa' di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori e' un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale e' conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.))
2. La relazione ((del revisore legale o della societa' di revisione
legale)) e' corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
((3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.))
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il
bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)).
Ratio Legis
Spiegazione