Art. n°
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Art. 103 Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale

Dispositivo

Art. 103

(( (Attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale)


1. Se l'incarico di revisione legale dei conti e' conferito a un


revisore legale o se tra gli amministratori della societa' di revisione legale non e' presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, e' corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale.


2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non


puo' essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa societa' di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la societa' di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.


3. L'incarico non puo' essere conferito a un attuario che non


rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilita' individuate dall'ISVAP con regolamento.


4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di


assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, secondo le modalita' fissate dall'ISVAP.))



Ratio Legis


Spiegazione