Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 130. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Imprese autorizzate

Dispositivo

Art. 130.

Imprese autorizzate


1. L'assicurazione puo' essere stipulata con qualsiasi impresa


autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.


2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio


della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilita' del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.


3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime


di liberta' di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.



Ratio Legis


Spiegazione